"Inseme in A2A - Senior d'impresa e pensionati"

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita nell'ambito del gruppo aziendale a2a l’Associazione “Insieme in a2a - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI”. L’Associazione stabilisce la sua sede legale a Milano in via della Signora, 8.

ARTICOLO 2: FINALITA’ E PRINCIPI

L’Associazione “Insieme in a2a – SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI”è libera, indipendente, democratica e senza finalità di lucro. Assume l’obiettivo fondamentale di favorire l’incontro fra gli ex dipendenti in quiescenza e i dipendenti in servizio con una significativa anzianità aziendale e con lo scopo di mettere a disposizione di tutti i Soci l’esperienza e la professionalità acquisita nella vita lavorativa. L’Associazione trae i propri principi dallo spirito della Costituzione, che pone il lavoro a fondamento della Repubblica Italiana e ne fa propri i criteri informatori e gli indirizzi tutti. In particolare, l’Associazione si propone di:

a)   affermare i valori morali e spirituali dei Soci, sia in attività lavorativa  che in quiescenza;

b)   svolgere ogni possibile iniziativa per assicurare la realizzazione del principio di assistenza morale e materiale a favore dei Soci;

c)   promuovere e collaborare alla promozione di attività solidaristiche, culturali e ricreative in conformità ai valori ed ai principi cui l’Associazione fa riferimento.

ARTICOLO 3: ATTIVITA’

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione si prefigge di sviluppare e sostenere le iniziative, anche in collaborazione con il Gruppo a2a, promuovendo manifestazioni ed eventi nel campo della cultura, del tempo libero, della salute, dell’assistenza fiscale e pensionistica purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalle leggi vigenti che garantiscono la partecipazione e l’integrazione dei Soci.

ARTICOLO 4: COMPOSIZIONE

All’associazione “Insieme in a2a – SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI”possono aderire:

a)   I Soci dei Gruppi Anziani AEM, Pensionati AEM e Pensionati AMSA alla data di costituzione della presente Associazione; costoro divengono automaticamente Soci dell’Associazione “Insieme in a2a – SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI”;

b)   I dipendenti appartenenti alle Società del Gruppo a2a con un’anzianità di servizio non inferiore a 20 anni o che andranno in quiescenza successivamente alla data di costituzione della presente Associazione;

c)   Gli ex dipendenti, delle Società appartenenti al Gruppo a2a, che sono in quiescenza e che hanno maturato un’anzianità di servizio non inferiore a 20 anni;

d)   Coniuge o convivente che risultino da autocertificazione del Socio;

e)   Tutti coloro che dichiarano di condividere i principi e gli ideali del presente Statuto. 

ARTICOLO 5: SOCI

I Soci dell’Associazione “Insieme in a2a – SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI”si suddividono nelle seguenti tipologie.

Effettivi:

a)   tutti i dipendenti che abbiano compiuto i 20 anni di servizio in forza  ad una Società del Gruppo a2a ;

b)   tutti gli ex dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro e che sono in quiescenza o che matureranno il diritto alla pensione dopo un periodo regolamentato dagli ammortizzatori sociali previsti dalle normative di legge vigenti;

vedovi / vedove e conviventi dei Soci previsti ai punti precedenti; 

Aderenti:

a)   tutti i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a 20 anni; Sostenitori: 

b)   tutti coloro che chiedono di aderire alle attività dell’Associazione e dichiarano di condividere i principi e gli ideali del presente Statuto.

ARTICOLO 6: MODALITA’ DI ADESIONE

Per diventare Socio dell’Associazione è necessario presentare domanda scritta, predisposta su apposito modulo, e versare la quota associativa indivisibile stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le iscrizioni vengono accettate durante l’intero anno solare, precisando che le domande presentate dal 1° Novembre al 31 Dicembre vengono ritenute valide, agli effetti statutari, per l’anno successivo. Il Socio, all’atto dell’iscrizione, riceverà la tessera dell’Associazione. La decadenza dall’essere membro dell’Associazione comporta ipso iure la scadenza della tessera che diviene, a tutti gli effetti, inefficace ed inutilizzabile.

ARTICOLO 7: DIRITTI DEI SOCI

Il Socio ha diritto di partecipare a tutte le iniziative che il Consiglio dell'Associazione delibera con esclusione di quelle riservate ai Soci Effettivi. Il Socio Effettivo acquisisce altresì il diritto di elettorato attivo e passivo, nelle forme stabilite dal Regolamento Elettorale, per I’elezione degli organi interni dell'Associazione “Insieme in a2a – SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI”previsti dal presente Statuto. I Soci Effettivi, Aderenti e Sostenitori in regola con il tesseramento hanno diritto a:

a)   intervenire all’Assemblea dei Soci, quando viene convocata;

b)   partecipare alle iniziative    ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

c)   godere dei   servizi, dell’assistenza e delle attività promosse dall’Associazione;

I Soci Aderenti e Sostenitori non hanno diritto di voto, non possono essere eletti per le cariche sociali dell’Associazione, né possono usufruire di contributi.

ARTICOLO 8: DOVERI DEI SOCI

I Soci Effettivi, Aderenti e Sostenitori hanno il dovere di:

a)   versare annualmente la quota di adesione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo che provvede, entro l’anno di esercizio, a stabilirne l’entità per l’anno successivo, qualora venga modificata;

b)   rispettare lo Statuto e tutti i Regolamenti in vigore;

c)   comunicare ogni variazione di domicilio al fine di un corretto rapporto con l’Associazione.

ARTICOLO 9: CAUSE DI DECADENZA DALL’ASSOCIAZIONE

La qualifica di Socio si perde per:

a)   mancato pagamento della quota associativa, di norma prevista entro il 30 Aprile dell’anno d’iscrizione;

b)   provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo per accertati gravi  motivi morali di condotta, oppure per gravi violazioni alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

c)   reiterata violazione dello Statuto e/o regolamenti delle varie attività;

d)   risoluzione del rapporto di lavoro dovuto a licenziamento;

I provvedimenti verranno deliberati dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo previste ai punti b) e c), debbono essere comunicate al Socio mediante lettera raccomandata r.r. o comprovata dimostrazione dell’avvenuta consegna. Le eventuali controversie relative ai suddetti provvedimenti che dovessero insorgere tra il Socio ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione, saranno giudicate in relazione a quanto sancito dall’art. 808 del Codice Civile e dalle decisioni arbitrali del Consiglio dei Probiviri, regolate dall'art. 25 del presente Statuto. Il Socio che intende opporsi ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione è tenuto a proporre istanza scritta tramite lettera raccomandata r.r., o comprovata dimostrazione dell’avvenuta consegna, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato nei suoi confronti. Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento, con decisione ampiamente motivata ed insindacabile, revocare I'adesione del Socio.

ARTICOLO 10: RIMBORSI QUOTE O CONTRIBUTI

I Soci dimissionari e quelli espulsi o revocati non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o contributi, né potranno chiedere indennizzi o riparti di eventuali beni dell'Associazione.

ARTICOLO 11: ENTRATE

Per il conseguimento dei fini sociali le entrate dell'Associazione si suddividono in:

a)   quota annuale di adesione dei Soci;

b)   contributo annuo concesso dal Gruppo a2a, attraverso la Fondazione Aem;

c)   proventi patrimoniali, contributi, liberalità e donazioni che pervengano all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Associazione stessa

ARTICOLO 12: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone ed approva entro il 31 Marzo dell’anno successivo il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente.
Entro tale data deve essere altresì presentato ed approvato il Bilancio Preventivo dell'anno in corso. Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea generale dei Soci Effettivi per la loro approvazione.
Quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea (in prima convocazione), il Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo deve essere depositato e messo a disposizione dei Soci Effettivi presso la sede sociale.

ARTICOLO 13: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ARTICOLO 14: ORGANI STATUTARI

Sono Organi Statutari dell’Associazione:

 L'Assemblea dei Soci;

-      Il Consiglio Direttivo;

-      Il Presidente;

-      Il Vice Presidente;

-      Il Segretario;

-      Il Tesoriere;

-      Il Collegio dei Probiviri. 

ARTICOLO 15: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci Effettivi è il massimo Organo deliberante. Si riunisce di norma una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga necessario.

Può essere altresì convocata, su richiesta scritta dei Soci Effettivi inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, se accompagnata dalle firme di almeno un 1/10 (decimo) dei Soci Effettivi e con I' ordine del giorno richiesto.

In questo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria:

-      approva il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente; 

-      approva il Bilancio Preventivo dell'anno in corso;

-      approva tutti i regolamenti interni che il Consiglio Direttivo decide di sottoporre all’Assemblea per il regolare svolgimento dell’attività associativa;

-      delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente

  Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria solo quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o sull’eventuale scioglimento della Associazione.

ARTICOLO 16: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata per iscritto ai Soci Effettivi almeno 10 (dieci) giorni prima tramite lettera a mano, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad informarli e deve essere affissa nella sede associativa.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, I'indicazione del luogo dell’Assemblea, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella della prima convocazione.

ARTICOLO 17: VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega metà più uno dei Soci Effettivi aventi diritti al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia  il  numero  dei  Soci  Effettivi presenti  o rappresentati per delega aventi diritto al voto.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano  presenti  o rappresentati per delega i 2/3 (due terzi) dei Soci Effettivi aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita se risultano presenti o rappresentati per delega un 1/20 (ventesimo) dei Soci Effettivi aventi diritto al voto.

Per modifiche allo Statuto e/o al Regolamento Elettorale, nel caso il quorum sopraddetto non venga raggiunto, il Consiglio Direttivo sottoporrà le modifiche proposte al referendum fra tutti i Soci Effettivi aventi diritto al voto.

ARTICOLO 18: DIRITTO DI VOTO E DELEGHE

Hanno diritto al voto i Soci Effettivi che risultano iscritti all'Associazione ed in regola con i versamenti associativi e che non abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari.

Il Socio Effettivo può rappresentare di norma un massimo di due Soci Effettivi aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e sono di norma per alzata di mano

ARTICOLO 19: COSTITUZIONE E VERBALI D’ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina, fra i Soci Effettivi presenti, un Presidente ed un Segretario. Eventualmente potrà nominare tre scrutatori che costituiscono il seggio di votazione.

Il Verbale di Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere conservato a cura dell’Associazione e potrà essere consultato in qualunque momento dal Socio Effettivo che ne farà richiesta scritta. Eventuali contestazioni dovranno essere inoltrate per iscritto, con prova di avvenuta ricezione, al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea

ARTICOLO 20: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero determinato dall'Assemblea ((non inferiore a 8 (otto) e non superiore a 12 (dodici)) di Consiglieri deliberanti eletti tra i Soci Effettivi, in regola con i versamenti delle quote associative, più un Consigliere deliberante nominato dal Gruppo a2a, purchè iscritto all’Associazione e che abbia un anzianità di servizio di almeno 20 (venti) anni nel Gruppo a2a .

I componenti del Consiglio Direttivo, così composto, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

La sostituzione dei componenti eletti dai Soci Effettivi, per qualsiasi causa, verrà effettuata attingendo dalla graduatoria delle elezioni nominando il primo dei non eletti. La sostituzione del membro nominato dal Gruppo a2a è di competenza del Gruppo a2a .

Il Consiglio Direttivo resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato, all’atto della quale simultaneamente cessano dall’incarico tutti i Consiglieri, inclusi quelli che avessero assunto l’incarico quali sostituti nel corso del mandato. Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la periodicità delle sue riunioni ed è convocato dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente.

La convocazione, con specifico ordine del giorno da trattare, deve essere inviata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima tramite lettera a mano, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad informarli.

Inoltre il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente o, in caso d’impossibilità, dal Vice Presidente quando lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, nel caso di assenza di entrambi, dal Consigliere presente più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni sono validamente costituite anche in assenza di formale convocazione quando sono presenti tutti i membri e tutti dichiarano di essere informati sull'ordine del giorno e nessuno si opponga alla sua trattazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono di norma palesi.

Le votazioni a scrutinio segreto devono essere richieste dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione stessa. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)   eleggere nella prima riunione dopo l'elezione il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

b)   Individuare i nominativi fra i Consiglieri e i Soci da dedicare alle diverse attività dell’Associazione;  

c)   curare I' esecuzione delle delibere assembleari;

d)   attuare e stabilire criteri per il programma annuale dell'Associazione in coerenza con gli articoli dello Statuto;

e)   chiamare all'occorrenza, per l'espletamento delle attività programmate, consulenti esperti tra i Soci o al di fuori di essi;

f)     redigere, per la loro approvazione, i Bilanci Consuntivi e Preventivi previsti nel presente Statuto;

g)   predisporre ed  approvare  il  Regolamento  Elettorale e i vari  regolamenti per le singole attività stabilendo anche se sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

h)   predisporre ed approvare le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

i)     deliberare sui provvedimenti disciplinari;

j)     indire le elezioni, con le quali i Soci Effettivi scelgono i loro rappresentanti, entro il penultimo mese di permanenza in carica;

ARTICOLO 21: PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la legale rappresentanza dell'Associazione.

Esercita tutti i poteri ad essa connessi e compie tutti gli atti inerenti all'Associazione esclusi quelli di competenza degli altri Organi Statutari.

Convoca il Consiglio, fissa I' ordine del giorno e presiede le riunioni.

Mantiene il contatto con gli Organi Aziendali e con le Autorità che hanno rapporti con I' Associazione.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere compongono I'Ufficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza predispone il Bilancio Consuntivo dell'Associazione che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, deve essere presentato, per I'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

L'Ufficio di Presidenza, sentite le indicazioni del Consiglio Direttivo, predispone il Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 22: IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo assume la legale rappresentanza dell'Associazione in assenza del Presidente.

Coadiuva il Presidente nello svolgimento del Suo mandato e, quando ritenuto necessario, lo assiste negli impegni istituzionali e lo sostituisce in caso di assenza.

Partecipa con il Segretario e il Tesoriere all’Ufficio di Presidenza per la predisposizione dei Bilanci e degli obiettivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23: SEGRETARIO

Il Segretario si occupa dell'invio delle convocazioni e fissa la sede delle riunioni del Consiglio Direttivo redigendone i relativi verbali.

Cura l’aggiornamento del libro dei Soci e, inoltre, gestisce il protocollo provvedendo al disbrigo della corrispondenza ed alla sua archiviazione.

Fornisce all'ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.

Si occupa, su indicazione del Consiglio, di gestire il coordinamento e la realizzazione dell’attività dell’Associazione.

ARTICOLO 24: TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla registrazione delle entrate delle quote associative e delle spese sostenute dall’Associazione.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e tiene aggiornato il libro degli inventari. Predispone, in collaborazione con gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, la stesura della bozza del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Preleva quanto serve alle necessità economiche per la realizzazione di tutte le iniziative approvate del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Effettivi eletti in base al Regolamento Elettorale. La Presidenza del Collegio dei Probiviri sarà assegnata al Socio Effettivo che avrà ottenuto più voti. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica  4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Essi deliberano sull’arbitrato, secondo le norme del Codice di Procedura Civile e in osservanza dello Statuto, pronunciandosi secondo equità, previo tentativo di conciliazione. Assegnano alle parti i termini di presentazione dei documenti e le memorie difensive per esporre le loro controdeduzioni. Le decisioni del Collegio sono inappellabili e devono essere emesse entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

ARTICOLO 26: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie al venir meno degli scopi indicati all'articolo 2 dello Statuto o per volontà di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Effettivi manifestata in un’apposita Assemblea Straordinaria.

In sede di scioglimento I' Assemblea dovrà deliberare anche in merito alla devoluzione del suo patrimonio che dovrà necessariamente avvenire a favore di altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancanza del numero legale nella convocazione dell’Assemblea Straordinaria, si potrà procedere, su impulso del Consiglio Direttivo, ad un referendum tra i Soci Effettivi utilizzando per l’invio della corrispondenza le informazioni note all’Associazione.

In questo caso sarà valido il risultato indipendentemente dal numero dei Soci Effettivi che hanno partecipato al referendum.

ARTICOLO 27: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di Associazioni.